Impiegato condannato alla reclusione senza la condizionale, il dolo era troppo intenso. Stop a regali e messaggi indesiderati
La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che con la sentenza n. 38448 pubblicata il 20 settembre 2023 della Quinta Sezione ha chiarito che integra il reato di stalking il corteggiamento insistente, molesto e non gradito dalla persona offesa che le provoca ansia, paura e disagio.
Dunque rischia grosso chi perseguita una collega con un corteggiamento incessante: può essere condannato per stalking e finire in carcere senza condizionale. Nel caso di specie la Suprema Corte, ha confermato la reclusione a carico di un impiegato che tormentava la collega mettendosi sempre in mezzo, inviandole messaggi e regali indesiderati. Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “La condotta illecita si configura quando è volta a instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciò manifestamente contraria. E ciò con un comportamento fastidioso, pressante e diffuso reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.
L’uomo è stato punito con il cosiddetto dolo generico che connota l’elemento soggettivo del delitto di atti persecutori ed è integrato proprio dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
Ha fatto bene la Corte d’Appello di Milano a escludere che ricorrano i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, alla luce della pervicacia della condotta di lui, quindi della intensità del dolo, in quanto egli ha proseguito nelle condotte moleste per un periodo di tempo prolungato e anche dopo la denuncia presentata dalla persona offesa e i provvedimenti aziendali adottati nei suoi confronti”.
Lo “Sportello dei Diritti” ricorda che lo stalking è la persecuzione finalizzata alla creazione di stati di ansia e terrore in un altro individuo, molto spesso attuata per ragioni sentimentali, può avere dei risvolti penali, cosiddetto stalking. La nuova fattispecie è stata introdotta nel nostro codice penale nel 2009 e conta già una discreta applicazione da parte della magistratura.
Uno dei punti più dibattuti è quello concernente la durata della molestia ai fini della punibilità. In proposito la Cassazione ha spesso chiarito che «il reato di cui all’art.612 bis cod. pen. non richiede una particolare durata temporale delle condotte, essendo sufficiente la mera reiterazione delle stesse, ravvisabile anche nella commissione di due episodi di minaccia o molestia».