Hanno diritto all’esenzione IMU prima casa entrambi i coniugi che risiedono in Comuni diversi

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Con sentenza n. 945 del 15 luglio 2020, la C.T.P. di Lecce – Sezione 2 – (Presidente Pepe Paolo – Relatore Pellegrino Giovanni – Giudice Sartori Arturo) ha accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Castro per omesso pagamento Imu, per l’anno 2013.

In particolare, con l’avviso di accertamento impugnato il Comune di Castro richiedeva il pagamento dell’imposta non versata, interessi e sanzioni, per l’abitazione principale che la contribuente possedeva a titolo di proprietà nel territorio comunale, nell’anno d’imposta oggetto di accertamento, richiamando oltre la normativa e le circolari ministeriali, anche sentenze della Corte di Cassazione (per lo più attinenti all’Ici e, se riferite all’IMU, che riprendono concetti dell’originaria imposta comunale e non affrontano in modo puntuale l’interpretazione della normativa relativa all’esenzione dall’Imu) con le quali i giudici di legittimità avevano avuto modo di stabilire che il contribuente, che vive abitualmente in un immobile, non ha diritto all’esenzione Ici prevista per l’abitazione principale se il resto della famiglia vive in un altro appartamento.

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Avverso tale avviso di accertamento la contribuente proponeva tempestivo ricorso innanzi alla CTP di Lecce, eccependo il difetto di motivazione dell’atto impugnato e ritenendo, altresì, violato l’art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, che disciplina l’Imu, in considerazione del fatto che, la norma in questione prevede una sola agevolazione qualora la residenza dei coniugi sia stabilita in due immobili diversi nello stesso comune; nel caso di specie, invece, tale limitazione non era applicabile in quanto si trattava di immobili ubicati in comuni diversi, in cui i due coniugi avevano rispettivamente la residenza.

Ebbene, i giudici tributari, dopo aver sottolineato come il Comune di Castro, con l’avviso di accertamento impugnato riteneva che l’esenzione Imu non poteva essere applicata nel caso di specie, in quanto nell’immobile in questione non viveva l’intero nucleo familiare, hanno rilevato, innanzitutto, come per avallare la propria tesi l’ente impositore avesse citato dei precedenti della Corte di Cassazione che, tuttavia, facevano riferimento a questioni riguardanti l’Ici e non l’Imu.

L’importante decisione, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,  pone in rilievo come le due imposte, benché colpiscano gli stessi beni e quindi abbiano identità di oggetto, sono poi in concreto disciplinate da disposizioni in buona parte differenti.

La disciplina dell’Imu deve essere, pertanto, valutata autonomamente, laddove la norma che la disciplina, ovvero l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 2, prevede espressamente che nell’ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la loro dimora e residenza in immobili diversi situati in comuni diversi, non sussiste alcun limite all’esenzione.

Correttamente la CTP di Lecce ha posto in evidenza come il nuovo dettato normativo in tema di Imu è coerente con l’evoluzione sociale, affermando testualmente che “mentre un tempo la famiglia era una struttura monolitica in cui tutti i componenti si ritrovavano e di fatto convivevano in un’unica abitazione, nell’attuale periodo storico è sempre più frequente l’eventualità di nuclei familiari che, pur rimanendo tali, sono caratterizzati dal fatto che alcuni dei componenti, per motivi di lavoro o di studio, giungono a dimorare in luoghi diversi. Ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto.

Il legislatore si è evidentemente fatto carico di questa nuova situazione e, innovando rispetto alla disciplina dettata in tema di Ici vent’anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l’uno dall’altro, consentendo loro di usufruire dell’esenzione dall’’Imu, ciascuno per la propria abitazione principale.”.

Infine, i giudici tributari hanno chiarito che, in ogni caso, evidenziano gli Avv. Maurizio Villani e   Avv. Alessandra Rizzelli è onere delle parti fornire la dimostrazione delle rispettive posizioni, dando prova sia della residenza del contribuente nel comune ove è situato l’immobile sia della certezza dell’effettività del domicilio in un’abitazione diversa da quella degli altri familiari.

Giovanni D’Agata
Presidente dello “Sportello dei Diritti”

 

Foto puramente indicativa – fonte web

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