Sanzioni della Camera di Commercio per “omesso deposito dei bilanci”: per il Giudice di Pace di Lecce è nulla l’ordinanza anche se è presentato un bilancio “inesatto, irregolare, non condivisibile”

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Il verbale e la multa sono validi solo per l’omesso deposito del bilancio

Un’interessante e recentissima sentenza del Giudice di Pace di Lecce pone l’attenzione su un tema d’attualità giuridica e che riguarda i numerosi verbali comminati dalle Camere di Commercio che riguardano le sanzioni per lamentato “omesso deposito dei bilanci”.

A tali enti, infatti, tra le molteplici competenze, il codice civile ha demandato anche il controllo del deposito d’importanti documenti contabili per le imprese, conferendo anche un potere sanzionatorio.

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Nella rilevante decisione depositata in cancelleria lo scorso 3 dicembre, il Giudice di Pace di Lecce nella persona dell’avvocato Anna Loretana Specchia, nell’accogliere un ricorso redatto dall’avvocato Donato Maruccia su mandato di una liquidatrice di una s.r.l. in liquidazione, ha precisato i limiti del potere di verifica delle Camere di Commercio che non può travalicare quello di controllo del solo deposito del bilancio, ma non può estendersi alla verifica della sua regolarità.

Il magistrato onorario ha ricordato che nella fattispecie non è giustificata «l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2360 comma 2° c.c., considerato che – un bilancio inesatto, irregolare non condivisibile – era stato comunque depositato».

Ed ha puntualizzato che la norma in questione «sanziona infatti solo l’omesso deposito dei bilanci, ma non anche il deposito di atti irregolari o comunque non conformi alle previsioni normative, per il quale non è riferibile alcuna specifica sanzione pecuniaria».

Con la sentenza che costituisce un significativo precedente in materia è stata, quindi, annullata l’ordinanza ingiunzione della Camera di Commercio che era stata emessa per un importo di 391 euro che la liquidatrice, quindi, non dovrà più pagare.

Giovanni D’Agata
Presidente dello “Sportello dei Diritti”

 

Foto puramente indicativa – fonte web

 

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