Lo “Sportello dei Diritti” ricorda: se vi ritrovate il credito telefonico ridotto o addebiti in bolletta non richiesti contattate immediatamente il vostro operatore telefonico, esigete la disattivazione dei servizi a pagamento e la restituzione del maltolto
Più volte noi dello “Sportello dei Diritti” abbiamo segnalato il problema, che appare irrisolto, dei servizi a valore aggiunto che spesso abusivamente ci troviamo attivati su smartphone e telefonini senza alcuna autorizzazione.
Il rimedio migliore è quello di prestare attenzione ad ogni messaggio che giunge sui nostri dispositivi, come ricorda la Polizia Postale in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale “Commissariato di PS On Line – Italia” che con lo screenshot di uno dei tipici messaggi di questi servizi ricorda: “Tutti riconosciamo questo tipico messaggio di avviso di attivazione per un servizio a valore aggiunto che più delle volte non è richiesto dall’utente.
In questi messaggi spesso vengono forniti numeri telefonici o link per la disattivazione degli stessi. Consigliamo di procedere alla loro disattivazione attraverso il proprio operatore telefonico chiedendo contestualmente la restituzione del maltolto.”.
Insomma, se ci troviamo il credito telefonico azzerato o addebiti per servizi non richiesti, è sufficiente contattare il nostro operatore telefonico per pretenderne la disattivazione e la restituzione di quanto indebitamente percepito dalle aziende che hanno attivato i servizi abusivi.
Se non otteniamo il rimborso integrale di quanto dovuto si dovrà procedere con un reclamo formale contenente anche una diffida nei confronti della società telefonica e, in caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente si potrà agire nei confronti del gestore previo tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Co.Re.Com competente per regione, o mediante il servizio conciliaweb dello stesso ente o ancora presso un organismo abilitato per la conciliazione in materia di servizi telefonici che ricordiamo essere:
- Le Camere di Commercio;
- Gli Organismi di conciliazione in materia di consumo di cui all’articolo 141 del Codice del consumo.
- Gli Organismi di conciliazione paritetica costituiti, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie, dagli operatori di comunicazioni elettroniche con le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale. Ad oggi, gli organismi di conciliazione paritetica iscritti nell’apposito elenco di cui all’articolo 13 – previa presentazione di apposita istanza di inserimento e verifica di conformità e aderenza ai principi di trasparenza, equità ed efficacia di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE – sono: Fastweb S.p.A., PosteMobile S.p.A., TeleTu S.p.A./ OpiTel, TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind – Tre S.p.A..
Giovanni D’Agata
Presidente dello “Sportello dei Diritti”
Foto puramente indicativa