Accolto il ricorso di un utente bancario: la legge 108/96 sull’usura non fa distinzione tra interessi corrispettivi e moratori. Nullo il patto che li stabilisce e vanno restituiti solo gli interessi legali
Importante vittoria di un utente contro la banca in Cassazione con la Suprema Corte che bacchetta anche giudici di merito e la Banca d’Italia che disattendono alcuni principi che dovrebbero essere cristallizzati da tempo in tema di usura bancaria e che spinge lo “Sportello dei Diritti” a continuare a tutela di tutti coloro che in sede di stipula di mutui, finanziamenti o conti correnti hanno pattuito interessi ultralegali.
Per i Giudici di Piazza Cavour con l’ordinanza 27442/18, pubblicata il 30 ottobre dalla terza sezione civile, infatti, dev’essere dichiarato nullo il patto con cui si convengono interessi convenzionali moratori che alla data della stipula vanno oltre il tasso soglia indicato dalla normativa antiusura per il tipo di operazione cui si riferisce l’accordo.
La ragione sta nel fatto che la legge 108/96 non distingue fra interessi corrispettivi e moratori nel comminare la nullità. Analogamente ciò per l’ampia formula degli articoli 644 Cp e 1 del decreto legge 394/00. D’altronde anche lo stesso organo amministrativo ammette in modo esplicito che gli interessi moratori sono soggetti alla normativa antiusura nella circolare del 3 luglio 2013.
Accolto il ricorso di una società che aveva stipulato un leasing e del fideiussore, che si vedono riconosciute le proprie ragioni dopo una doppia sconfitta innanzi al Tribunale di Milano e alla Corte d’Appello lombarda. Non sono persuasive le argomentazioni dei giudici di primo e secondo grado che escludono la nullità sul rilievo della diversità «ontologica» fra interessi corrispettivi e moratori.
La tesi sostenuta è che gli uni remunerano un capitale, gli altri costituiscono una sanzione convenzionale e una coazione indiretta per dissuadere il debitore dall’inadempimento e dunque assimilabili alla clausola penale. Ancora in quanto i primi sono necessari e con fine di lucro e i secondi eventuali e sono necessari al risarcimento.
Ma la distinzione non vale comunque a giustificare una diversa disciplina sul piano dell’usura, che sarebbe sistematica e contrastante con la ratio della legge 108/96, oltre che «con una esperienza giuridica millenaria». A nulla vale, peraltro, che la normativa non comprenda l’obbligo di rilevare il saggio convenzionale di mora medio: la legge 108/96 risulta infatti fondata sulla rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto e risulta incompatibile con la rilevazione dei tassi medi per tipo di titolo giuridico. Le parti, poi, possono avvalersi o meno della facoltà di derogare al tasso legale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 312/02 per le transazioni commerciali: il sistema della legge, quindi, è in sé razionale.
Infine, i giudici di legittimità aggiungono che l’applicazione dell’articolo 1815, comma secondo del codice civile agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, perché la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa.
In definitiva, di fronte a interessi convenzionali moratori usurari e alla nullità della clausola, è ragionevole attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale.
Si tratta di una decisione molto importante non solo per la ricostruzione storico-giuridica della questione, ma anche perché pone un punto fermo su una questione dibattuta che spesso vede soccombenti nelle aule di giustizia di merito gli utenti che hanno lamentato tassi superiori a quelli legali a causa di un’interpretazione restrittiva che non avrà più senso di essere data quella odiernamente dalla Cassazione.
Giovanni D’Agata
Presidente dello “Sportello dei Diritti”
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