PROFESSOR MAURIZIO CINI: “LA PIANTA ORGANICA HA PIÙ DI CENT’ANNI MA PER MOLTI È ANCORA UNA SCONOSCIUTA”

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TRATTO DALLA PAGINA FACEBOOK FARMACIA LEGALE DEL PROFESSOR MAURIZIO CINI 

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Introdotta con la legge 22 maggio 1913, n. 468 conosciuta come “Legge Giolitti”, la pianta organica delle farmacie continua ad essere sottovalutata nella sua portata pratica se non quando intervengono situazioni riguardanti l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche od il trasferimento dei locali.

Il principio della individuazione per ogni sede farmaceutica di un proprio territorio all’interno di quello comunale non è mai tramontato nonostante gli interventi legislativi successivi alla legge del 1913, come il Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934, la riforma del 1968 che consentì la trasferibilità delle farmacie e quella del 1991 che introdusse la gestione in forma societaria.

Nemmeno la legge, conosciuta come “Cresci Italia”, del 2012 ha scalfito questo concetto.

Proprio in occasione della recente riforma, nota anche come “Monti”, tra l’approvazione del D.L. n. 1/2012 e la sua conversione nella legge n. 27/2012, veniva emanata una nota ministeriale, in risposta ad alcuni quesiti posti dalla regione Toscana, nella quale si afferma testualmente riferendosi alla legge ancora da pubblicare: “La modifica è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la “pianta organica” delle farmacie e le procedure alla stessa correlate”.

Niente di più falso, come successivamente affermato in più di una sentenza del Consiglio di stato dove, invece, si afferma l’assoluta sussistenza nell’ordinamento della pianta organica, intesa come delimitazione puntuale dei confini di ogni sede farmaceutica.

Ma veniamo alla “storia” della pianta organica, come gestita nei decenni precedenti la legge “Monti”.

Fino dal 1968 (legge 2 aprile 1968, n. 475) la pianta organica doveva venire revisionata ogni due anni e, precisamente, entro il mese di dicembre degli anni pari e pubblicata entro gennaio dell’anno successivo.

La revisione biennale, pur essendo un atto dovuto della regione (ora la competenza è dei comuni), in molte province non è stata fatta e pertanto si sono consolidate situazioni quasi ormai dimenticate se non addirittura, in alcuni casi, nemmeno più documentate. Quello che qui voglio denunciare è che né gli ordini provinciali e tantomeno le associazioni dei titolari di farmacia hanno sollecitato la revisione nei tempi previsti dalla legge.

Inoltre, quando la revisione fosse stata fatta, quasi sempre hanno evitato di comunicarne la pubblicazione ai titolari di farmacia ai fini di una eventuale impugnazione. Così, scaduti i termini per il ricorso, la pianta organica diventava definitiva con le evidenti conseguenze.

Con la legge “Monti” tutti i comuni italiani sono stati costretti a valutare la congruità del servizio farmaceutico alla luce del nuovo quorum di 3.300 abitanti per farmacia in tutti i comuni, senza più distinzione tra quelli fino a 12.500 e quelli con popolazione superiore.

La nota ministeriale sopra citata, con la sua affermazione non veritiera circa la scomparsa della pianta organica, metteva i più di 8.000 comuni italiani in una condizione di estrema incertezza per cui, in molti casi, sono state individuate le nuove sedi senza tenere conto di quelle esistenti spesso indicando dei confini non puntualmente definiti.

Nell’inserire le nuove sedi nel territorio comunale, queste andavano a ridurre la superficie di quelle esistenti che avrebbero così dovuto essere ridisegnate sottraendo alla zona esistente la porzione di territorio della nuova che veniva a sovrapporvisi.

Cosa fare ora? Ebbene con questa “pillola”, per molti forse “amara”, ASFI vuole attirare l’attenzione dei titolari di farmacia a prestare la massima attenzione ai provvedimenti che ogni comune potrà porre in essere in materia di pianta organica pretendendo, anche con azioni giudiziarie, la redazione ogni biennio della nuova pianta organica ancorché consistesse solo nella conferma della precedente. Si ricorda che si tratta di atti dovuti e la loro mancata adozione può essere considerata come omissione di atti di ufficio da parte del comune con la responsabilità in capo al sindaco.

Si fa questa raccomandazione in quanto, come si è visto in passato, non si può contare sulla solerzia di quanti dovrebbero sempre pretendere il rispetto delle leggi che regolano il servizio farmaceutico.

Pare utile ricordare che tutti i comuni debbono, per legge, disporre di un sito internet nel quale è presente il percorso per raggiungere l’albo pretorio dove tutti gli atti debbono essere pubblicati per un determinato tempo, trascorso il quale gli stessi atti possono essere scaricati dall’albo storico utilizzando, come parola chiave “farmacia” o “farmacie”.

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