Se non mi dai i soldi ti lascio. È più o meno la frase che è costata ad un uomo la condanna per il reato di estorsione nei confronti della compagna, alla quale era rivolta la minaccia di rompere la relazione sentimentale. Per lui è scattata anche la condanna per stalking per lo stato di soggezione in cui teneva la fidanzata. Alla fine però ad incastrare l’imputato era stata proprio lei, portando ai carabinieri gli screenshot dei messaggi che lui le inviava, con le richieste di soldi che, se non soddisfatte avrebbero portato alla rottura del rapporto tra i due. È l’estorsione il ricatto affettivo per denaro: il reato ex articolo 629 Cp scatta anche quando la minaccia è subdola. E pure prefigurare la rottura della relazione sentimentale può assumere una valenza minatoria quando costituisce espressione di ricatto per ottenere somme “in prestito” con vaghe promesse di restituzione; insomma: lei consegna i quattrini a lui non per libera scelta ma per sudditanza psicologica. Non conta poi che la coppia abbia accettato nel ménage una forte violenza verbale: bastano gli screen di WhatsApp a dimostrare lo stalking Chiave interpretativa.
È quanto emerge dalla sentenza 12633/24 pubblicata il 27 marzo 2024 dalla seconda sezione penale della Cassazione. Diventa definitiva la condanna inflitta all’uomo per i reati di cui agli articoli 612 bis e 629 Cp. Le foto della schermata con le chat sono sufficienti a provare gli atti persecutori: non si applica la disciplina delle intercettazioni perché non si capta un flusso di comunicazioni ma lo si documenta in epoca successiva. Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Offese, disprezzo e minacce di morte mostrano il rapporto di prevaricazione, mentre manca ogni reciprocità: è escluso che la donna consegni all’uomo il denaro per libera scelta.
E la coartazione integra l’estorsione consumata, che si configura non soltanto quando le richieste di denaro sono avanzate con toni aggressivi: anche la minaccia larvata o manifestata in maniera indiretta e non esplicita costituisce reato quando è in grado di incutere timore nella vittima e di coartarne la volontà; pesano le circostanze concrete, la personalità dell’agente e le condizioni soggettive e ambientali della vittima.
L’uomo giustifica le richieste di soldi con difficoltà economiche che non ha e la donna accetta per salvaguardare la propria incolumità”. esclusa l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: le somme corrisposte non sono certo irrisorie e conta il pregiudizio patito dalla persona offesa nella libertà fisica e morale. Soltanto in sede di esecuzione il condannato potrà far valere il fatto di essersi sottoposto al percorso di giustizia riparativa: la sentenza d’appello è deliberata il 3 maggio 2023 mentre sul punto le norme della riforma Cartabia sono entrate in vigore il successivo 30 giugno in base all’articolo 92, comma 2 bis, del decreto legislativo 10/10/2022, n. 150.