Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia: annullati avvisi di accertamento a società per presunte operazioni inesistenti

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E’ l’ufficio fiscale che deve dimostrare che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi

 

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Con due interessanti sentenze, comunicate oggi, della C.G.T. di Secondo Grado della Puglia – Sezione 05 –  in accoglimento di tutte le mie eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, sono stati rigettati gli appelli dell’Agenzia delle Entrate di Lecce e confermato l’annullamento di tutti gli avvisi di accertamento per l’anno 2006 notificati alla società ed al socio, per un totale di oltre 200.000 euro.

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In sostanza, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,  l’Agenzia delle Entrate di Lecce ha contestato operazioni inesistenti mentre i ricorrenti hanno dimostrato, con relativa documentazione, che le operazioni erano state effettivamente poste in essere, citando anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, che più volte hanno chiarito che in presenza di fatture oggettivamente inesistenti l’Ufficio fiscale deve dimostrare che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi, considerato che non è mai consentito richiedere ulteriori incombenze a chi ha legittimamente detratto l’imposta, come nel caso in oggetto.

Sta di fatto che tutti gli elementi rappresentati dall’Ufficio fiscale quali elementi indiziari e presuntivi nel senso della inesistenza delle operazioni non possono ritenersi gravanti a carico della Euromontaggi s.r.l. e soci, bensì, eventualmente, di altri operatori commerciali.

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