Tar Brescia: sì al fotovoltaico sul tetto di casa nel centro storico. Residente vince la causa contro il Comune

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Risparmio energetico batte tutela del paesaggio. La soprintendenza non può bocciare l’impianto fotovoltaico incassato nel tetto del fabbricato soltanto perché comprometterebbe «l’immagine storica» del manufatto.

Anzitutto la produzione da fonti rinnovabili costituisce «un obiettivo di interesse nazionale» e nel corso degli anni è cambiata la «sensibilità collettiva»: i pannelli sui tetti non sono più percepiti come un fattore di disturbo visivo negli edifici ma come un elemento che innova la morfologia della copertura. È quanto emerge dalla sentenza 358/22  pubblicata dalla prima sezione del Tar Brescia.

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Accolto il ricorso proposto dal proprietario dell’immobile che si trova in una delle valli bergamasche. Prima l’ente locale e poi la soprintendenza bocciano il progetto efficientamento energetico che prevede pannelli fotovoltaici nello stesso colore dell’originale copertura dell’edificio oltre che serramenti a “effetto legno”.

Allora l’architetto cambia il progetto rinunciando agli infissi in pvc. Ma non basta: per l’amministrazione i pannelli devono essere collocati a terra oppure su strutture pertinenziali basse. E invece no.

Per il giudice, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la valutazione sulla compatibilità paesistica dei pannelli non può essere compiuta basandosi sulla funzione e sulla qualità dei materiali secondo il tradizionale modello per salvaguardare l’integrità dell’edificio: bisogna limitarsi a stabilire se le innovazioni percepite nel contesto siano fuori scala o dissonanti. Anche se gli impianti sono visibili dalla strada, insomma, non sono di per sé con i valori del paesaggio da tutelare

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