Cassazione, nuovo principio di diritto: autovelox, non solo segnaletica, occorre la chiara visibilità. Fuori legge lo scout speed sulla pattuglia

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Il dm Bianchi prima e Delrio poi non possono derogare al Cds che impone la segnalazione preventiva e ben visibile delle postazioni. Irragionevole distinguere fra strumenti fissi e mobili.

Addio polizia “fuorilegge”. La Municipale e la Stradale non possono utilizzare gli scout speed a bordo delle pattuglie multando gli automobilisti per eccesso di velocità senza avvisare che è in corso il controllo elettronico della velocità.

E ciò perché è lo stesso articolo 142, comma 6 bis, Cds a stabilire che l’attività di rilevamento deve essere segnalata in via preventiva e in modo ben visibile agli utenti della strada: al decreto del ministro dei Trasporti spetta soltanto disciplinare «le modalità d’impiego degli strumenti».

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E dunque il dm Bianchi, ripreso sul punto dall’attuale dm Delrio, non può derogare alla legge esonerando dall’obbligo di segnalazione gli strumenti che rilevano con «modalità dinamica» l’andatura dei mezzi sulla carreggiata: sarebbe d’altronde irragionevole una disparità di trattamento fra postazioni fisse e mobili.

È quanto emerge dall’ordinanza 29595/21, pubblicata il 22 ottobre dalla seconda sezione civile della Cassazione, che interviene su di una questione nuova per la giurisprudenza di legittimità, tanto da compensare le spese di lite fra le parti.

Il ricorso del Comune è bocciato dopo una doppia sconfitta in sede di merito: devono essere annullati la multa e il taglio di tre punti sulla patente inflitti al proprietario-conducente dell’auto che viaggia a 85 chilometri l’ora in un tratto dove il massimo è di 70.

Vedono giusto il giudice di pace di Belluno e il Tribunale di Belluno: come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il comma 6 bis dell’articolo 142 Cds prevede un obbligo di segnalazione preventiva che ha carattere generale e non può essere eluso dai decreti ministeriali, i quali rappresentano una fonte normativa subordinata.

E devono essere disapplicati dal giudice ordinario quando risultano in contrasto con la legge. Il dm, d’altronde, può derogare alla fonte di rango superiore soltanto le possibilità se prevista in modo chiaro dalla legge.

Nella sua sentenza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nel caso in concreto il giudice spiega come il Cds, nella specie, rimette al dm la mera individuazione delle modalità di impiego di cartelli e segnali luminosi per avvisare che è attivo il rilevamento elettronico.

È proprio il dm Bianchi che contempla la possibilità di installare sulle pattuglie messaggi luminosi con l’iscrizione «controllo velocità» visibili sia frontalmente sia da tergo, assicurando così il rispetto della legge. Al Comune non resta che pagare il contributo unificato aggiuntivo.

 

Foto puramente indicativa – Fonte web

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