SI allo scudo penale per medici e vaccinatori: convertito in legge il decreto.

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Punibili solo per colpa grave gli operatori sanitari in emergenza. Pesano le limitate conoscenze scientifiche, l’esiguità del personale, la scarsa esperienza

 

Convertito in legge il dl Covid che fa scattare lo scudo penale per i medici nell’emergenza Sars-Cov-2 e per il personale che somministra il vaccino.

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Punibili limitatamente i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria durante l’emergenza epidemiologica: con la norma transitoria introdotta al Senato i delitti sono sanzionati soltanto in caso di colpa grave, anche se i casi per i quali si procede non riguardano il nuovo Coronavirus.

Benefici analoghi vengono introdotti in favore del personale che somministra le dosi durante la campagna vaccinale. Ampio l’ombrello in favore dei sanitari chiamati ad affrontare la pandemia: oltre ai clinici e chirurghi sono coperti gli iscritti agli Ordini di veterinari, farmacisti, biologi, fisici e chimici, psicologi.

Vi rientrano anche infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia, della riabilitazione e della prevenzione. Come si stabilisce se la colpa è grave? Il giudice deve tenere conto di una serie di parametri: ad esempio le limitate conoscenze scientifiche sulle patologie indotte dal Covid-19 al momento in cui si interviene. Altrettanto vale sulle terapie appropriate.

Pesano anche le scarse risorse umane e materiali in concreto disponibili rispetto al numero di casi da trattare. Né si può sottovalutare il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche del personale non specializzato gettato nella mischia nei momenti drammatici del lockdown.

La punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose è esclusa soltanto se l’uso del vaccino è stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del ministero della Salute sulle attività e ai singoli prodotti.

Grazie al favor rei, la limitazione della punibilità si applica anche ai carsi verificatisi prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario che svolge l’attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, in farmacie, parafarmacie e studi professionali.

Ripristinato su tutto il territorio nazionale l’accesso a strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, per familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi Covid-19. Il dl Covid è stato convertito in legge, grazie all’approvazione a Montecitorio con 311 voti favorevoli, 47 contrari e due astenuti.

 

Giovanni D’Agata
Presidente dello “Sportello dei Diritti”

Foto puramente indicativa – fonte web

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