La Cassazione torna sul mobbing: anche rivolgere accuse infondate a un collega lo integra.

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Il datore deve risarcire il dipendente perché deve garantirne la serenità dalle maldicenze degli altri

 

La Cassazione torna sul tema delicatissimo e mai sopito del “mobbing” sui luoghi di lavoro – materia assai cara allo “Sportello dei Diritti” da sempre in prima fila nella lotta alle vessazioni sui dipendenti – e lo fa con un’importantissima decisione pubblicata oggi 4 dicembre 2020.

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Con la sentenza n. 27913 depositata dalla sezione Lavoro della Suprema Corte, è stato precisato il principio secondo cui rivolgere accuse infondate a un collega è mobbing ed il datore, in questi casi, è obbligato al risarcimento del danno per non aver garantito la serenità del dipendente dalle maldicenze degli altri e non aver impedito che si verificassero.

Nella fattispecie, con una delle rare sentenze di legittimità – e perciò tanto più rilevante – che riconosce senza chiamarlo con altri nomi, la sussistenza del mobbing, la Corte di cassazione ha confermato la condanna di un’azienda a rifondere ad una lavoratrice il danno per le condotte vessatorie degli altri delle quali è stato acclarato in giudizio un esplicito intento persecutorio.

A nulla è valso evidenziare che il capo ufficio non si sia reso protagonista delle offese e delle maldicenze perché su di lui e quindi sull’azienda datrice di lavoro, in ogni caso, incombe il dovere di garantire un ambiente di lavoro sereno.

Il provvedimento che non possiamo non commentare per il valore persuasivo che potrà avere in futuro in qualità di autorevolissimo precedente si fonda sul presupposto del concetto di sicurezza sul lavoro che comprende anche l’esclusione di danni morali.

In tale ottica, la responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, avuto anche riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori.

Ma v’è di più: per gli ermellini, sebbene il datore di lavoro non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie subite dalla dipendente, tuttavia lo stesso non può andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c. Con la decisione in questione che riteniamo dover ancor più evidenziare per la significativa puntualizzazione di concetti e principi spesso “dimenticati” dai giudici di merito è stato rammentato che il datore dev’essere un «garante» a trecentosessanta gradi dei suoi dipendenti.

E questo dovere viene sancito espressamente dalla Costituzione ove è stato consacrato il definitivo ripudio dell’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l’agire privato”, in considerazione del fatto che l’attività produttiva è subordinata alla utilità sociale che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato .alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità.

In definitiva per i giudici di Piazza Cavour, da ciò consegue che la concezione patrimonialistica dell’individuo deve necessariamente recedere di fronte alla diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute – anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa. Soddisfazione comunque anche nel caso di specie, in quanto la società datrice di lavoro dovrà risarcire la dipendente, che nel frattempo era stata licenziata e poi reintegrata già nel primo grado di giudizio, versandole quasi seimila euro per un’inabilità temporanea di 90 giorni e a pagare anche le spese processuali per il grado di legittimità.

 

Giovanni D’Agata
Presidente dello “Sportello dei Diritti”

Foto puramente indicativa – fonte web

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