Corte di giustizia UE: si brucia con il caffè in volo, la compagnia aerea è responsabile. La compagnia aerea è responsabile dei danni causati dal rovesciamento di un bicchiere di caffè caldo

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Non occorre che l’incidente sia derivato da un rischio inerente al volo

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Lussemburgo – Con la sentenza odierna, nella causa C-532/18 Niki Luftfahrt, la Corte di Giustizia precisa che la responsabilità di una compagnia aerea per le ustioni causate dal rovesciamento di un caffè caldo verificatosi, per ragioni ignote, durante un volo non presuppone che si sia realizzato un rischio inerente al volo.

Nella specie, una minore chiede alla compagnia aerea austriaca Niki Luftfahrt GmbH (in liquidazione) il risarcimento dei danni derivati dalle ustioni subite quando, durante un volo da Palma de Majorca (Spagna) a Vienna (Austria), il caffè caldo che era stato servito al padre e posto sul tavolino pieghevole del medesimo, per ragioni rimaste ignote, le si rovesciava addosso. La compagnia aerea nega la propria responsabilità, in quanto non si tratterebbe di un incidente ai sensi della Convenzione di Montreal1, che disciplina la responsabilità delle compagnie aeree in caso d’incidente.

Tale nozione esigerebbe, infatti, il verificarsi di un rischio inerente al volo, condizione che non ricorrerebbe nella specie. In realtà, non ha potuto essere appurato se il bicchiere di caffè si sia rovesciato a causa di un difetto del tavolino pieghevole o per effetto delle vibrazioni dell’aereo. L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), ha quindi chiesto alla Corte di precisare la nozione di « incidente » ai sensi della Convenzione di Montreal, che non ne contiene una definizione.

A parere della Corte, il significato ordinario attribuito alla nozione di «incidente» è inteso quale evento involontario dannoso imprevisto. La Corte rileva peraltro, in particolare, che la Convenzione di Montreal è volta ad istituire un regime di responsabilità oggettiva delle compagnie aeree, assicurando, al tempo stesso, un «giusto equilibrio degli interessi».

La Corte afferma, in conclusione, che tanto il senso ordinario della nozione di «incidente» quanto gli obiettivi perseguiti dalla Convenzione di Montreal ostano a che la responsabilità delle compagnie aeree sia subordinata alla condizione che il danno sia dovuto alla concretizzazione di un rischio inerente al trasporto aereo ovvero all’esistenza di un nesso tra l’«incidente» e l’impiego o il movimento dell’aeromobile.

La Corte ricorda che la Convenzione di Montreal consente alle compagnie aeree di escludere o limitare la propria responsabilità. Infatti, una compagnia aerea può essere esonerata dalla propria responsabilità ovvero può limitarla dimostrando che il passeggero stesso abbia causato il danno o abbia contribuito alla sua causazione, potendo inoltre limitare la propria responsabilità a 100.000 «diritti speciali di prelievo» 2 a fronte della prova che il danno non sia stato causato da propria colpa ovvero che sia stato causato unicamente da terzi.

La Corte risponde quindi all’Oberster Gerichtshof che la nozione d’«incidente», qui in esame, ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aereo nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo.

Il caso tornerà per la sentenza definitiva alla Corte suprema austriaca, che aveva chiesto alla CGUE di chiarire il concetto di “incidente” ai sensi della Convenzione di Montreal, che non lo definisce.

Giovanni D’Agata
Presidente dello “Sportello dei Diritti”

 

Foto puramente indicativa – fonte web

 

 

 

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