E’ noto con il nome di “ddl concorrenza” e si tratta di un disegno di legge di provenienza governativa (era allora Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi). Le materie interessate sono numerose e tra queste la proprietà delle farmacie.
Siamo ormai alle ultime battute, salvo imprevisti dell’ultima ora al Senato. Il 29 giugno scorso è stato infatti approvato il testo del “ddl concorrenza” alla Camera dei Deputati con 218 voti favorevoli e 124 contrari (i Deputati sono ben 630 ma a molti la cosa non interessava) il testo di legge che consegna al “capitale” (precisamente alle società di capitale (srl e spa) la proprietà delle farmacie con il solo limite che, nelle singole regioni, uno stesso padrone non potrà possedere più del 20% delle farmacie aperte al pubblico. E’ facile comprendere che, in teoria, 5 società diverse potrebbero spartirsi le 18.500 circa farmacie italiane.
Più sotto è riportato il testo approvato alla Camera che ha apportato alcune modifiche solamente formali al testo uscito dal Senato. In altri comparti però le modifiche sono state più sostanziose e quindi il testo deve ritornare al Senato in seconda lettura. Se anche il Senato dovesse apportare modifiche la Camera dovrebbe approvare il testo per la terza volta.
Ma veniamo a cosa ci si dovrà attendere in futuro se il testo diventerà legge:
1) Potranno essere titolari di farmacia non solo le persone fisiche, le società di persone (snc e sas) e le società cooperative a responsabilità limitata, ma anche le società di capitali, quindi anche enti tipici del capitale di rischio e pertanto nelle mani di non farmacisti.
2) Viene stabilita per i soci l’incompatibilità dell’esercizio di qualsiasi attività nel settore della produzione e dell’informazione scientifica del farmaco come pure dell’esercizio della professione medica.
3) Direttore della farmacia potrà essere un collaboratore, in possesso dell’idoneità, e non più uno dei soci. Si tratta di un modifica molto rilevante dal momento che direttore tecnico della farmacia potrà essere anche chi non ha interesse economico nella società. Con la situazione occupazionale del momento quale direttore dipendente oserà opporsi alla volontà della proprietà.
4) La singola società potrà essere titolare di un numero illimitato di farmacie (fino ad ora il massimo era 4).
5) Ogni società potrà essere titolare di non più del 20% delle farmacie aperte al pubblico nelle singole regioni.
6) L’autorità garante della concorrenza e del mercato dovrà vigilare sul rispetto del limite di cui al punto precedente.
7) Tra le incompatibilità è soppressa quella dell’intermediazione nel campo dei medicinali.
8) Viene introdotto un meccanismo particolarmente complesso per favorire il decentramento delle farmacie da un comune ad un altro nella medesima regione. Sono interessati i comuni con popolazione inferiore a 6600 abitanti nei quali esistono farmacie in soprannumero per decremento della popolazione. Chi ha formulato questa norma non ha però tenuto conto del fatto che la legislazione vigente prevede la presenza di due farmacie (non soprannumerarie) con solo 4951 abitanti. Il richiedente il decentramento verrà valutato in base ad un concorso per soli titoli tra gli aspiranti a trasferirsi in un determinato comune e, se vincitore, dovrà corrispondere una tassa di concessione governativa di 5000 euro. Lascio al lettore commentare una simile norme che potrà, se mai troverà applicazione, solo generare contenzioso interminabile. Probabilmente il concorso straordinario non ha insegnato nulla.
9) Viene prevista la possibilità per l farmacie aperte al pubblico di approvvigionarsi dei medicinali il cui uso è riservato all’ambiente ospedaliero o assimilato. Ovviamente la cessione potrà avvenire unicamente nei confronti delle sole strutture ospedaliere.
10) Il vincolo decennale per la gestione in forma associata delle farmacie, vinte da associazioni di farmacisti a seguito del concorso straordinario, viene ridotto a tre anni.
11) In caso di modifica del foglietto illustrativo dei medicinali, nei casi previsti in cui è possibile la consegna di un copia aggiornata, il nuovo foglietto potrà essere fornito al cliente anche in formato digitale su sua richiesta.
12) Viene infine fornita interpretazione della norma che aveva nel 2012 liberalizzato gli orari e i turni delle farmacie. Le norme stabilite dall’autorità competente costituiranno il livello minimo di assistenza che dovrà essere fornito. Eventuali orari di apertura, oltre quelli minimi previsti, potranno essere adottati previa comunicazione alla ASL e all’Odine pubblicizzandoli alla clientela mediante idonei cartelli esposti all’esterno.
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Il testo approvato dalla Camera dei Deputati:
158. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 157. Identico.
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8.»;
c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»;
d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;
e) il comma 4-bis è abrogato.
159. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 158, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. 158. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.
160. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 159 attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 159. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
161. All’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 160. Identico.
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo statuto delle società di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio».
162. All’articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 161. Identico.
«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».
163. All’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie». 162. Identico.
164. All’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia». 163. Identico.
165. Al comma 1-bis dell’articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica». 164. Identico.
166. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio. 165. Identico.
30 giugno 2017